(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 51 n. 5 del 10 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto, nell'ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della liberta' personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorita' statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorita' dello Stato e le competenti Autorita' internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonche' della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).